
Ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale N° 36 del 14
Aprile 2020
Oggetto:
Ulteriori misure per la
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in materia di agricoltura,
controllo fauna selvatica e forestazione.
Dipartimento Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Struttura Proponente: DIREZIONE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale
(PBURT/BD)
Visto l’articolo 117, comma 3 della
Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Toscana;
Vista la legge 23 dicembre
1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitari regionale) e, in particolare l'articolo 32 che dispone che in
materia di igiene, sanità e polizia veterinaria “sono emesse dal presidente
della giunta regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Preso atto della delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato,
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo
del Dipartimento di Protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 63 (Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili) e le successive ordinanze recanti ulteriori interventi urgenti in relazione
all'emergenza in corso;
Richiamato altresì il
decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile rep. 630 del 27 febbraio
2020 con cui il sottoscritto è stato nominato soggetto attuatore, ai sensi
della citata O.C.D.P.C. n. 63/2020;
Visto il decreto -legge 23
febbraio 2020, n.6 (Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legge 25
marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID 19”;
Visto il d.p.c.m. 22 marzo 2020 (Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID – 19, applicabili sull’intero territorio nazionale) che all’articolo 1,
comma 1 adotta varie misure, e in particolare:
a) sono sospese tutte le attività produttive a
eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto disposto dal
d.p.c.m. 11 marzo 2020;
b) è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui abitualmente si trovano,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute;
Preso atto che tra le
attività consentite ai sensi del d.p.c.m. 22 marzo 2020 all’articolo 1, comma
1, lettera f) sono previste le “attività di produzione, trasporto e commercializzazione
di prodotti agricoli e alimentari” e che inoltre nell’allegato 1 sono indicate
tra le attività consentite la “Coltivazione di colture agricole non permanenti”
identificate con il codice ATECO 01;
Visto il d.p.c.m. 10 aprile
2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020,
n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”
Visto che sulla base del
d.p.c.m. 10 aprile 2020 continuano ad essere consentite le attività di
produzione, trasporto e commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari
(art. 2 comma 5);
Visto che sulla base del
d.p.c.m 10 aprile 2020 sono consentiti solo gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di
salute e, in ogni caso,
è fatto divieto a tutte le
persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano,
salvo per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da
quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza (art. 1 lett.
a)
Dato atto che tutti coloro
che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 c.c. possono
spostarsi all’interno del comune o verso altri comuni per comprovate esigenze
lavorative, come precisato anche dalla nota del Ministero delle politiche
agricole e forestali del 08/04/2020 prot. N. 0003711;
Considerato che l’attività
di coltivazione di colture agricole è svolta anche a livello amatoriale con
destinazione dei prodotti agricoli, ricavati dalle attività, all’autoconsumo
familiare;
Preso atto che, soprattutto
in questa fase primaverile, lo spostamento dalla propria abitazione per lo
svolgimento delle attività di coltivazione del fondo agricolo può essere
giustificato facendolo rientrare nelle situazioni di necessità di assoluta
urgenza, in quanto il mancato svolgimento in questo periodo dell’anno di alcune
pratiche agricole indifferibili può compromettere tutta la produzione, con
conseguenti ricadute negative non solo per il singolo produttore ma anche con
ricadute negative di carattere generale in termini di rischio idrogeologico e
rischio di incendi boschivi, entrambi fortemente correlati alla corretta
gestione dei fondi agricoli;
Dato atto che la
possibilità di giustificare gli spostamenti per lo svolgimento di attività
agricole indifferibili può essere fatto ricadere nelle situazioni di necessità
di assoluta urgenza che possono essere addotte nell’autocertificazione da
esibire agli organi di polizia per giustificare gli spostamenti in deroga ai
divieti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.p.c.m. 10 aprile 2020,
come confermato anche dalla nota della Prefettura di Firenze (protocollo 045105
del 26 marzo 2020 – agli atti della direzione Agricoltura e sviluppo rurale) in
risposta alla richiesta di parere presentata dall’Assessore all’Agricoltura e
sviluppo rurale (Prot. 0117900 del 25 marzo 2020);
Ritenuto in particolare opportuno prevedere, in
via precauzionale, che lo spostamento all’interno del proprio comune o verso
altri comuni giustificato per motivi di assoluta necessità correlati allo svolgimento
di attività agricole amatoriali possa essere effettuato esclusivamente alle
seguenti condizioni:
a)che avvenga non più di una volta al giorno;
b)che sia effettuato da massimo due componenti
per nucleo familiare;
c)che le attività da
svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni
vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili
operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali
allevati;
Vista la legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio);
Vista la legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e in
particolare l’articolo 37;
Visto il Decreto del
Presidente della Giunta regionale 5 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di
attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994 , n. 3 “Recepimento della
legge 11 febbraio 1992 , n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”);
Vista la legge regionale 25
novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni
della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze
e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in
materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r.
22/2015) e in particolare l’articolo 3;
Vista la
deliberazione della Giunta regionale n. n. 310 del 11 aprile 2016 così come
modificata dalla DGR n. 89 del 3 febbraio 2020 recante “LR. 3/1994: Procedura
per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 37 della l.r.
3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi
dell'articolo 3 della l.r. 70/2019”.
Visti i vigenti piani di controllo approvati dalla Giunta Regionale:
·- DGR n. 71 del 21 gennaio
2019 "l.r. 3/94. approvazione del piano di controllo 2019-2021 sulla
specie cinghiale in regione toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 e dell'art.
5 della l.r. 10/2016";
·- DGR n. 595 del 6 maggio
2019 l.r. 3/1994 - Approvazione del "Piano di controllo della specie
nutria (Myocastor coypus) in Regione
Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 per il periodo 2019-2023";
·- DGR n. 1498 del 2
dicembre 2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della
specie volpe (Vulpes vulpes) in
Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 per il periodo
2020-2024."; ·- DGR n. 317 del 11 marzo
2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo delle specie gazza
(Pica pica) e cornacchia grigia (Corvus corone cornix) in Regione Toscana
ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994";
·- DGR n. 113 del 4 febbraio
2019 "l.r. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie
piccione (Columba livia forma
domestica) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994";
·- DGR n. 1500 del 2
dicembre 2019 "l.r. 3/1994. Prosecuzione del Piano di controllo della
specie minilepre (Sylvilagus floridanus)
in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994";
·- DGR n. N 538 del 23 aprile 2019 "l.r.
3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie storno (Sturnus vulgaris) in Regione Toscana ai
sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 per il periodo 2019-2023";
·- DGR n. 1532 del 15 ottobre 2018 "piano di
controllo del cormorano (Phalacrocorax
carbo) per la prevenzione ed il contenimento dei danni alla fauna
ittica";
Visti i vigenti piani di
controllo approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 37 della l.r.
3/1994 sulla specie capriolo;
Considerato che, in base a
quanto indicato al comma 3, dell'articolo 37 della l.r. 3/94, gli interventi di
controllo della fauna selvatica sono autorizzati dalla Regione e attuati sotto
il coordinamento delle Polizie provinciali e della Città metropolitana di
Firenze, che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali
si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di
vigilanza dei comuni, nonché delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo
51 della l.r. 3/1994;
Vista la richiesta di
chiarimenti indirizzata al Prefetto di Firenze, in qualità di coordinatore dei
Prefetti della Toscana, sulla possibilità per le guardie venatorie volontarie
incaricate dalla polizia provinciale chiamati ad effettuare gli interventi di
controllo, in conformità ai piani sopra richiamati, di giustificare lo
spostamento all’interno del proprio comune di residenza o verso altri comuni ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del d.p.c.m. 22 marzo 2020;
Vista
la risposta del Prefetto di Firenze di cui al protocollo 045105 del 26 marzo
2020 che chiarisce che le attività indifferibili rientrano nei casi di assoluta
necessità che consentono gli spostamenti;
Considerato che il regolare
svolgimento delle operazioni di controllo faunistico è un’attività di carattere
pubblico essenziale per la tutela delle colture agricole - soprattutto in
questo particolare periodo dell’anno nel quale avvengono le semine primaverili
di oleaginose, cereali e orticole di pieno campo, nonché la ripresa vegetativa
dell'arboricoltura, dei vigneti e dei frutteti, che possono essere danneggiati
da una eccessiva presenza di fauna problematica - ma anche per limitare il
pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della
circolazione stradale;
Ritenuto necessario di
dover dare continuità agli interventi gli interventi di controllo di cui
all'articolo 37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui
all'articolo 3 della l.r. 70/2019 assicurando al contempo il pieno rispetto di
quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID
– 19;
Vista la deliberazione
della Giunta regionale n. 41 del 20 gennaio 2020, relativa alla destinazione
dei capi abbattuti/catturati in azioni di contenimento e controllo;
Dato atto che i capi
catturati sia ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 che dell’articolo 3
della l.r. 70/2019 saranno destinati ai soggetti che hanno aderito alla
manifestazione di interesse di cui al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020;
Ritenuto pertanto necessario definire le
seguenti condizioni per gli interventi di contenimento della fauna selvatica:
a) gli interventi di controllo di cui all'articolo
37 della l.r. 3/94 e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3
della l.r. 70/2019 dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto previsto dai
citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di tutte le norme
di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19;
b) lo spostamento delle
guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare
gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di
intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e
modificata con DGR 89/2020
c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti
di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94
d) i capi catturati saranno
destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui
al decreto dirigenziale n. 3527 del 5 marzo 2020;
Vista la legge 21 marzo
2000, n. 39 (Legge forestale della Toscane) e in particolare gli articoli 47 e
47 bis che disciplinano i tagli boschivi di utilizzazione o ad ogni altro scopo
destinati;
Visto il d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R
(Regolamento forestale della Toscana) e in particolare l’articolo 11 che
disciplina l’epoca del taglio stabilendo per i tagli dei cedui periodi
differenziati con riferimento all’altitudine e alle province:
a)Dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad
altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno;
b)Dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti
ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e
Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle aree
province;
c)Dal 15 settembre al 15
maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri; d)Dal 1 settembre
al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati;
Richiamato il comma 3 dell’articolo
11 del d.p.g.r. 48/2003 che prevede che gli enti competenti, in relazione all’andamento
climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per
un
massimo di 15 giorni, anche limitatamente al solo periodo di esbosco che deve
essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza in cui è consentito il
taglio (art. 14 comma 6);
Considerato che a seguito
dell’entrata in vigore del dpcm 22 marzo 2020 le attività selvicolturali, non
essendo comprese tra le attività consentite sulla base dell’allegato 1, sono
state interrotte e pertanto non sono state completate le attività di taglio e
di esbosco, con conseguente pregiudizio alla stabilità dell’assetto
idrogeologico ma anche con aumento del rischio per lo sviluppo di incendi
boschivi e attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno;
Dato atto che a seguito
dell’entrata in vigore del d.p.c.m. 10 aprile 2020 le attività selvicolturali
di cui al codice ATECO 02, nonché le attività di cura e manutenzione del
paesaggio di cui al codice ATECO 81.3, sono consentite a far data dal 14 aprile
2020;
Ritenuto necessario, al
fine di consentire alle imprese selvicolturali di completare le operazioni di
taglio sospese dalla data di entrata in vigore del d.p.c.m. 22 marzo 2020,
disporre la proroga del periodo di taglio e del periodo di esbosco in
applicazione dell’articolo 11, comma 3, del d.p.g.r. 48R/2003 per il periodo di
15 giorni;
Visto l’articolo 47, comma
6 e comma 6 bis della l.r. 39/2000 l’articolo 10, comma 13 del d.p.g.r. 48/2003
che disciplinano i tagli liberamente esercitabili dal proprietario e/o
possessore del bosco;
Ritenuto in particolare
opportuno prevedere, in via precauzionale, che lo spostamento all’interno del
proprio comune o verso altri comuni giustificato per situazione di necessità e
assoluta urgenza correlati allo svolgimento di tagli liberamente esercitabili
dal proprietario e/o possessore del bosco, possa avvenire esclusivamente essere
effettuato esclusivamente alle seguenti condizioni:
1)che avvengano non più di una volta al giorno;
2)che sia effettuato da massimo due componenti
per nucleo familiare;
ORDINA
Ai sensi dell’articolo 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica,
le seguenti misure:
1.condizioni di spostamento all’interno del
proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività agricole
amatoriali:
lo spostamento per lo svolgimento di attività
agricole amatoriali può essere effettuato esclusivamente nel pieno rispetto di
quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID
– 19 e comunque alle seguenti condizioni:
a)che avvengano non più di una volta al giorno;
b)che sia effettuato da massimo due componenti
per nucleo familiare;
c)che le
attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle
produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma
indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire
gli animali allevati;
2. condizioni per il controllo e contenimento della
fauna selvatica:
a) al fine di assicurare
continuità agli interventi di controllo di cui all'articolo 37 della l.r. 3/94
e di contenimento in ambito urbano di cui all'articolo 3 della l.r. 70/2019,
gli interventi dovranno
avvenire nel
pieno rispetto di quanto previsto dai citati Decreti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e di tutte le norme di sicurezza relative al
contenimento del contagio da COVID – 19 e pertanto tramite la cattura o in
forma singola;
b) lo spostamento delle
guardie venatorie volontarie incaricate dalla polizia provinciale di effettuare
gli interventi di controllo è limitato a quanto previsto nella scheda di
intervento di controllo di cui alla procedura approvata con DGR 310/2016 e
modificata con DGR 89/2020;
c) i capi abbattuti saranno destinati ai soggetti
di cui all'art. 37 comma 6 ter, della l.r. 3/94;
d) i capi catturati saranno
destinati ai soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui
al Decreto n. 3527 del 5 marzo 2020.
3.Condizioni per attività selvicolturali:
a) al fine di consentire il completamento delle
attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell’assetto
idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi
fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno è disposta la proroga
del periodo di taglio per il periodo di 15 giorni con riferimento alla scadenza
di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) del d.p.g.r. 48/2003;
b) lo spostamento all’interno
del proprio comune o verso altri comuni per lo svolgimento di attività
selvicolturali libere può essere effettuato nel pieno rispetto di quanto
previsto dai citati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID – 19
ed esclusivamente alle seguenti condizioni:
1)che avvengano non più di una volta al giorno;
2)che sia effettuato da massimo due componenti
per nucleo familiare.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente ordinanza ha
validità fino al 3 maggio e, comunque, fino alla vigenza delle misure adottate
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
del decreto legge 19/2020.
Il mancato rispetto delle
misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’articolo
4 del d,l. 19/2020.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di
legge, è trasmessa:
-al Presidente del Consiglio dei Ministri e al
Ministro della Salute;
-ai Prefetti;
-ai sindaci
-ai Presidenti delle Province e della Città
metropolitana di Firenze -agli enti competenti in materia di forestazione
-al Comando Regione Carabinieri forestale
Toscana.
Avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il presente provvedimento è
pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis
della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi
della Giunta regionale ai sensi dell’articolo18 della medesima legge.

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